Modalità per la materiale presentazione della lista
La presentazione delle liste deve essere fatta alla segreteria del comune. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.
Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.
Cioè:
VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
SABATO 14 MAGGIO dalle ore 08.00 alle ore 12.00
Numero di candidati per lista
Le liste per la elezione del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (16) e non inferiore a due terzi (12).
N. B. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ( art. 73 D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 23 novembre 2012 n. 215)
Ricezione delle candidature
Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.
E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
Il segretario comunale può far rilevare le irregolarità che gli sia dato riscontrare.
Esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale Circondariale
L'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati debbono essere ultimati dalla commissione elettorale circondariale improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Le operazioni della commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono:
- Accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del segretario comunale. Qualora la Commissione accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto, la dichiarerà non valida.
- Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
La commissione controllerà:
- - se il numero dei presentatori è quello prescritto;
- - se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
- - se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.
- Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
La commissione provvederà a:
- - controllare che la lista oltre al candidato alla carica di sindaco contenga un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 12 per il consiglio comunale
- - controllare che sia rispettata la previsione per cui un sesso non può avere una rappresentatività maggiore a due terzi all'interno della lista
- - accertare che vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura riportante le dichiarazioni previste per ciascuno dei candidati iscritti nella lista
- - verificare che per tutti i candidati siano stati presentati certificati di iscrizioni nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
- - per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, verificare l'esistenza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, e della documentazione prevista dal D.lgs 12 aprile 1996, n. 197.(cittadini Unione europea)
- - confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste. La commissione procederà alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata
- Esame dei contrassegni di lista.
La commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando
- - che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- - che gli stessi non riproducono simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- - che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
Qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.
- Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
N.B. Relativamente ad alcuni mancati od errati adempimenti è possibile, qualora la lista sia stata presentata con un congruo anticipo rispetto al termine della scadenza stabilito per la presentazione delle candidature, procedere ad integrazioni e correzioni. Sarà cura della commissione elettorale circondariale indicare tale possibilità.
Designazione dei rappresentanti di lista
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste, designazione non obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse della lista rappresentata.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati per la autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni e con le stesse modalità.
Le designazioni dei rappresentati di lista debbono essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno essere contenute in un unico atto; in tal caso è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, provinciale, comunale. A detta designazione si potrà provvedere con un unico atto.
Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti uno effettivo e uno supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta al segretario comunale entro il giovedì precedente la elezione o direttamente al presidente del seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.
ORARI APERTURA AL PUBBLICO dell’ufficio elettorale
Per autenticazioni di firme ai candidati, per il rilascio di certificazioni elettorali
MARTEDI’ 10/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00
MERCOLEDI’ 11/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00
GIOVEDI’ 12/5/2022 dalle ore 08.00 alle 18.30
VENERDI’ 13/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
SABATO 14/05/2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00