ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE


Il Sindaco,
visto il testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267
rende noto
che all'albo pretorio on line del Comune
(link all'albo pretorio)
sono pubblicati i programmi amministrativi per il prossimo quinquennio di gestione presentati,
ai sensi del 2° comma degli artt. 71/73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
dalle liste dei candidati al Consiglio comunale e dalle collegate candidature a Sindaco.

La pubblicazione avrà luogo per l’intera durata del procedimento elettorale.
Tutti i cittadini hanno il diritto di prenderne visione.


 

Informazioni generali

  • QUANDO SI VOTA

    Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre; (Rif. Normativo : art. 1 L. 182/1991).
    La data per lo svolgimento delle elezioni amministrative è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il 50° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge; ( Rif. Normativo : art. 4 L. 81/1193)

    Il DECRETO MINISTERIALE del 31/03/2022 ha indetto le ELEZIONI AMMINISTRATIVE per domenica 12 GIUGNO 2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

  • PER COSA SI VOTA

    Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali. 

  • CHI PUO' VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)

    Sono ELETTORI tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. (  48 della Costituzione Italiana )
    Sono altresì elettori i cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, per le sole consultazioni elettorali EUROPEE e AMMINISTRATIVE, residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco entro il 3 maggio 2022.

  • CHI PUÒ ESSERE ELETTO (ELETTORATO PASSIVO)

    Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel giorno fissato per la votazione.
    Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

  •  SISTEMA ELETTORALE
  • L'elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.
  • Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.
  • L'elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico.
  • Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.
  • Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio
  • Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.
  • Nell'ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l'ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.
  • In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.
  • Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.
  • Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all'assegnazione dei seggi.

  • PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:
  • P.R. 16 maggio 1960, n. 570; (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.)
  • Legge 21 marzo 1990, n. 53; (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.)
  • Legge 7 giugno 1991, n. 182; (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.)
  • Legge 25 marzo 1993, n. 81; (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.)
  • P.R. 28 aprile 1993, n. 132; (Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.)
  • Lgs. 12 aprile 1996, n. 197; (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.)
  • Legge 30 aprile 1999, n. 120; (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.)
  • Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.)
  • Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)

Esercizio del voto a domicilio per elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19

Il Sindaco rende noto che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena per Covid-19, che non possono lasciare l'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto per la consultazione elettorale del 12 Giugno 2022 nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il 2 giugno 2022 ed il 7 giugno 2022, una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere allegato un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 29 maggio 2022, che attesti, in capo all'elettore, l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena  per Covid-19.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune.

Vademecum per il rilascio di certificazioni mediche per consentire il voto a domicilio, il voto assistito o il voto agevolato

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto al proprio domicilio.

Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo (3 maggio 2022) ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione (23 maggio 2022)  una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica della tessera elettorale nonchè un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla competente Autorità Sanitaria Locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (28 aprile), che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune: 035 471 322

Presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Modalità per la materiale presentazione della lista
La presentazione delle liste deve essere fatta alla segreteria del comune. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista, qualora nominati.

Termini, iniziale e finale,  per la presentazione delle candidature
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data della votazione.

Cioè:
VENERDÌ 13 MAGGIO 2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
SABATO 14 MAGGIO dalle ore 08.00 alle ore 12.00


Numero di candidati per lista
Le liste  per la elezione del Consiglio Comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (16) e non inferiore a due terzi (12).
N. B. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ( art. 73 D.Lgs 267/2000 così come modificato dalla Legge 23 novembre 2012 n. 215)


Ricezione delle candidature
Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, che deve indicare oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati.
E' opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
Il segretario comunale può far rilevare le irregolarità che gli sia dato riscontrare.

Esame delle candidature da parte della Commissione Elettorale Circondariale
L'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentati debbono essere ultimati dalla commissione elettorale circondariale improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
Le operazioni della commissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono: 

  1. Accertamento della data di presentazione delle liste come risultante da verbale del segretario comunale. Qualora la Commissione accerti che la lista è stata presentata oltre il termine previsto, la dichiarerà non valida.

  2. Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.
    La commissione controllerà:
    1. - se il numero dei presentatori è quello prescritto;
    2. - se le firme sono state apposte sui moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
    3. - se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il sottoscrittore è in possesso del requisito di elettore del comune debitamente documentato.

  3. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
    La commissione provvederà a:
    1. - controllare che la lista oltre al candidato alla carica di sindaco contenga un numero di candidati non superiore a 16 e non inferiore a 12 per il consiglio comunale
    2. - controllare che sia rispettata la previsione per cui un sesso non può avere una rappresentatività maggiore a due terzi all'interno della lista
    3. - accertare che vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura riportante le dichiarazioni previste per ciascuno dei candidati iscritti nella lista
    4. - verificare che per tutti i candidati siano stati presentati certificati di iscrizioni nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
    5. - per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, verificare l'esistenza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, e della documentazione prevista dal D.lgs 12 aprile 1996, n. 197.(cittadini Unione europea)
    6. - confrontare i nomi dei candidati compresi nelle varie liste. La commissione procederà alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata 

  4. Esame dei contrassegni di lista.
    La commissione procederà all'esame dei contrassegni di lista verificando
    1. - che non vi siano contrassegni identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni usati da altri partiti o con quello di altra lista presentata in precedenza;
    2. - che gli stessi non riproducono simboli o elementi caratterizzanti contrassegni usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
    3. - che non riproducano immagini o soggetti di natura religiosa.
      Qualora il contrassegno venga ricusato, i presentatori potranno presentarne uno nuovo entro il 26° giorno antecedente la data della votazione e non oltre l'ora che sarà comunicata dalla commissione stessa.

  5. Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.
    Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate, la commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
     
    N.B. Relativamente ad alcuni mancati od errati adempimenti è possibile, qualora la lista sia stata presentata con un congruo anticipo rispetto al termine della scadenza stabilito per la presentazione delle candidature, procedere ad integrazioni e correzioni. Sarà cura della commissione elettorale circondariale indicare tale possibilità.

Designazione dei rappresentanti di lista

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste, designazione non obbligatoria ma facoltativa, in quanto fatta nell'interesse della lista rappresentata.
 
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali indicati per la autenticazione delle candidature e delle sottoscrizioni e con le stesse modalità.
 
Le designazioni dei rappresentati di lista debbono essere redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti. Le designazioni potranno essere contenute in un unico atto; in tal caso è necessario presentare tanti estratti di esso debitamente autenticati con le modalità di cui sopra, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
 
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, provinciale, comunale. A detta designazione si potrà provvedere con un unico atto.
 
Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti uno effettivo e uno supplente.
 
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione può essere fatta al segretario comunale entro il giovedì precedente la elezione o direttamente al presidente del seggio il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.


ORARI APERTURA AL PUBBLICO dell’ufficio elettorale
Per autenticazioni di firme ai candidati, per il rilascio di certificazioni elettorali

MARTEDI’ 10/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00
MERCOLEDI’ 11/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 17.00
GIOVEDI’ 12/5/2022 dalle ore 08.00 alle 18.30
VENERDI’ 13/5/2022 dalle ore 08.00 alle ore 20.00
SABATO 14/05/2022 dalle ore 08.00 alle ore 12.00

 

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO PER ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA PER COVID-19

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