TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Articolo 1 - Istituzione e finalità
La città di Nembro istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) come organismo di educazione dei giovani alla rappresentanza democratica, alla partecipazione ed all’impegno nella propria comunità.

Articolo 2 - Simbolo
Il C.C.R. ha un proprio logo da affiancare a quello della città di Nembro.

Articolo 3 - Competenze e funzioni

  1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la collettività dei giovani di Nembro e ha funzioni propositive e consultive su temi riferiti a:
    • sport e tempo libero;
    • cultura e spettacolo;
    • istruzione;
    • sicurezza stradale e trasporti;
    • solidarietà sociale;
    • ambiente ed ecologia;
    • spazi pubblici e aree verdi.
  2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi, espresse sotto forma di interrogazioni, proposte o pareri, sono immediatamente sottoposte agli organi comunali competenti i quali, entro sessanta giorni, ne prendono formalmente atto e, se del caso, inoltrano risposta per il tramite del Sindaco o di assessore da questi delegato.
  3. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale possono chiedere –in vista dell’adozione di un atto - che il Consiglio Comunale dei Ragazzi si pronunci su un argomento nelle materie di competenza sopra riportate. Il parere espresso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce allegato dell’atto adottato.

Articolo 4 - Composizione e durata

  1. Sono eletti consiglieri del C.C.R. i ragazzi della scuola secondaria di primo grado "E. Talpino", composto di n. 15 membri, risultanti dagli alunni delle classi prime, seconde e terze che hanno diritto di voto.
  2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge al proprio interno il Sindaco ed il Vice-Sindaco dei Ragazzi.
  3. Il C.C.R. dura in carica due anni scolastici.

TITOLO II - CONSULTAZIONE ELETTORALE

Articolo 5 - Elettorato
Costituiscono il corpo elettorale del C.C.R. tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Nembro.

Articolo 6 - Modalità delle elezioni

  1. Le elezioni si svolgeranno di norma nei primi mesi d'avvio dell'anno scolastico, comunque entro il 31/12, in modo da favorire la collaborazione con gli insegnanti della scuola. Il Sindaco, in accordo con il Dirigente Scolastico, fissa la data delle elezioni con proprio atto, tenendo conto dei tempi per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento della campagna elettorale dopo l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
  2. Le candidature sono presentate presso la presidenza della scuola.
  3. Il Dirigente Scolastico forma una lista in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e classe di appartenenza. Il numero dei candidati non può essere inferiore a quindici.
  4. Saranno costituiti due seggi elettorali ognuno composto da un insegnante con funzioni di segretario e da tre ragazzi/e, uno con funzione di presidente gli altri come scrutatori.
  5. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 Articolo 7 - Modalità di elezione

  1. Gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la lista dei candidati. Essi potranno esprimere fino a due preferenze apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto.
  2. Sono garantite la piena e totale autonomia e segretezza del voto.

Articolo 8 - Scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
  2. Sono eletti consiglieri comunali i primi quindici ragazzi/e risultanti dal computo delle preferenze.
  3. A parità di preferenze è eletto il candidato più anziano.
  4. I risultati dello scrutinio sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla segreteria del Comune di Nembro.

Articolo 9 - Ricorsi e proclamazione degli eletti

  1. Entro 10 giorni dalla consegna dei risultati elettorali, l'elenco dei consiglieri eletti nel C.C.R. è pubblicato all'albo della scuola “Enea Talpino” e all'Albo Pretorio Comunale.
  2. E' ammesso ricorso al Sindaco del Comune di Nembro contro il risultato delle elezioni entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine il consiglio comunale proclama eletti i consiglieri comunali dei ragazzi.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CCR

Articolo 10 - sede e convocazione

  1. Le sedute del consiglio si terranno nella sala consiliare del comune di Nembro. La convocazione, affissa all'albo della scuola secondaria di primo grado “Enea Talpino e all'Albo Pretorio del Comune, deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo tale che tutti i ragazzi della scuola ne siano a conoscenza.
  2. Il C.C.R. dovrà riunirsi in via ordinaria quattro volte nell'anno scolastico; in via straordinaria per richiesta del sindaco o della metà più uno dei consiglieri.

Articolo 11 - Sedute del consiglio

  1. Le sedute del C.C.R. sono pubbliche.
  2. Le riunioni sono valide se interviene la metà più uno dei consiglieri eletti; qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo.
  3. Le votazioni avvengono in forma palese, per alzata di mano, salvo diversa decisione del C.C.R.
  4. I Consiglieri a turno esercitano il ruolo di Presidente del C.C.R., assumendo i compiti di direzione e di organizzazione dei lavori.
  5. I Consiglieri che intendono parlare fanno richiesta al Presidente, il quale darà loro la parola in base al turno di prenotazione.
  6. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il diritto di esprimere pareri, proposte, apprezzamenti e critiche, entro i limiti dell’educazione e del rispetto reciproco. Il Presidente ha il compito di richiamare il Consigliere che si esprime in modo volgare e, se questi insiste, dopo il terzo richiamo può togliergli la parola fino alla conclusione del dibattito.
  7. Le funzioni di Segretario del C.C.R. sono svolte da un rappresentante dell’amministrazione comunale.

Articolo 12 - Rapporti del CCR con l'Amministrazione Comunale

  1. Il Sindaco del Comune di Nembro è nominato difensore civico dei ragazzi ed è garante del funzionamento del C.C.R.
  2. Il Sindaco o un suo delegato partecipa, su invito, ai Consigli Comunali dei Ragazzi e riceve su appuntamento i Consiglieri e il Sindaco del C.C.R.
  3. Almeno una volta l’anno il C.C.R. incontra il Consiglio Comunale di Nembro per uno scambio informativo reciproco sull'attività svolta riguardo alle materie indicate all'art. 3 c. 1.
  4. Nel bilancio di previsione del Comune di Nembro è annualmente previsto un capitolo per il finanziamento del C.C.R.

Articolo 13 - Prima convocazione del CCR
Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Sindaco di Nembro, si svolgerà la prima riunione del C.C.R.

Articolo 14 - Proclamazione del Sindaco

  1. Nella prima riunione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il Sindaco dei Ragazzi, scegliendolo tra i propri componenti.
  2. La votazione avviene in forma segreta.
  3. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi. Se, dopo la terza votazione, nessuno degli aventi diritto consegue un numero sufficiente di voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti nella terza votazione. Nei casi di ulteriore parità, è preferito il più anziano d’età.
  4. Ad elezione avvenuta, il Sindaco dei Ragazzi presta, nelle mani del Sindaco e avanti al Consiglio Comunale dei Ragazzi, formale promessa di adempiere bene e fedelmente all’incarico conferitogli.

Articolo 15 - Il Sindaco dei Ragazzi
Il Sindaco:

  1. rappresenta il Consiglio Comunale dei Ragazzi a tutti gli effetti;
    -convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, lo presiede, ne coordina i lavori;
    -periodicamente riferisce al Sindaco circa i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
  2. Il Sindaco dei Ragazzi rimane in carica due anni, salvo dimissioni volontarie o decadenza non appena perde il requisito di studente della scuola secondaria di primo grado. Il Sindaco dei Ragazzi non è rieleggibile alla medesima carica.
  3. In caso di vacanza della carica di Sindaco dei Ragazzi, è senza indugio convocato il Consiglio Comunale dei Ragazzi per procedere all’elezione del nuovo Sindaco.
  4. Al Sindaco dei Ragazzi compete la fascia tricolore, da portare a tracolla in occasione di cerimonie in cui egli funge da rappresentante del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Articolo 16 - il Vice Sindaco dei Ragazzi

  1. Nella prima riunione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi elegge il Vice Sindaco, scegliendolo tra i propri rappresentanti.
  2. Le modalità di elezione del Vice Sindaco dei Ragazzi, la sua durata in carica, le cause di decadenza ed i limiti di rieleggibilità sono le medesime del Sindaco dei Ragazzi.
  3. Il Vice Sindaco dei Ragazzi:
    • collabora con il Sindaco dei Ragazzi nella preparazione dei lavori del C.C.R.;
    • affianca il Sindaco dei Ragazzi nelle cerimonie ufficiali;
    • esercita tutte le funzioni proprie del Sindaco, quando questi è assente.

Articolo 17 - Consiglieri

  1. I Consiglieri hanno il dovere di:
    • essere presenti alle riunioni del C.C.R. e partecipare alle attività;
    • mantenere un comportamento adeguato al buon andamento dei lavori.
    • Il Consigliere, che per sopraggiunti motivi non potrà più partecipare alle attività, dovrà rassegnare le dimissioni in forma scritta al C.C.R.

Articolo 18 - Consiglieri delegati
Il Sindaco del C.C.R. delega alcuni consiglieri sulle tematiche di intervento ex art. 2 c.1.

Articolo 19 - Surroga
I Consiglieri che si dimettono e/o decadono per la perdita dei requisiti di eleggibilità sono surrogati dai primi non eletti nella lista. Esaurita la lista, non si procede ad elezioni suppletive e il C.C.R. si intende validamente composto con almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Articolo 20 - Rapporti del CCR con l'elettorato
La scuola secondaria di primo grado disciplinerà al proprio interno in modo autonomo le modalità per favorire il confronto tra il C.C.R. e gli alunni elettori nelle forme e sedi che saranno ritenute più compatibili con l'attività didattica.

TITOLO IV - NORMA FINALE

Articolo 21 - Modifiche

  1. I Consiglieri possono chiedere la variazione del presente Regolamento o di singoli articoli o commi;
  2. e modifiche relative agli articoli compresi nel titolo II e nel titolo III dovranno essere approvate dai 2/3 dei Consiglieri del C.C.R.;
  3. le modifiche relative agli articoli compresi negli altri titoli devono essere approvate sia dai 2/3 dei Consiglieri del C.C.R. che dal Consiglio Comunale.
torna all'inizio del contenuto