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Territorio e lavori pubblici | 15.04.2024 | 19.15 |
dallo STATUTO COMUNALE
ART. 36 - Commissioni Consiliari
- Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, delibera la propria articolazione, in Commissioni permanenti per singole materie o gruppi di materie. La costituzione delle stesse avviene con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei singoli gruppi consiliari, stabilendo per ciascuna la presidenza da attribuire alle opposizioni qualora avente funzioni di controllo e di garanzia
- Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento.
- Le Commissioni, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere, che dovrà essere allegato alla relativa proposta di deliberazione consiliare.
- Il Consiglio può altresì istituire Commissioni consiliari speciali o temporanee su argomenti ritenuti di particolare interesse e/o anche di controllo e di garanzia, salvo restando l'attribuzione delle presidenze come precisato al comma 1 del presente articolo. In sede di loro istituzione, a queste Commissioni si applicano le norme fissate dal regolamento per il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, qualora il Consiglio comunale non stabilisca diversamente.
- Il regolamento o la delibera istitutiva da parte del Consiglio comunale disciplinano le forme di partecipazione degli amministratori, dei dirigenti comunali e di tecnici esterni indicati dai gruppi consiliari, nonché le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
ART. 37 - Commissioni Comunali
- Il Consiglio può istituire Commissioni comunali, con funzioni consultive, delle quali possono far parte sia Consiglieri che persone estranee al Consiglio, secondo modalità e procedure disciplinate dal regolamento.