Descrizione
Si informa la cittadinanza
che la Regione Lombardia, con nota del 10/08/2026, ha dichiarato lo
STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO
e ha quindi disposto che:
· per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
· Nell’arco temporale in cui vige il presente periodo di alto rischio di incendio boschivo, il divieto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.
Si invitano i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza, al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi che, nelle attuali condizioni, potrebbero propagarsi rapidamente interessando vaste superfici e ad osservare le seguenti misure di prevenzione:
1. evitare l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco, compresi barbecue, fuochi di ripulitura e falò;
2. evitare l'utilizzo di fuochi d'artificio, lanterne volanti e di ogni altro dispositivo che possa costituire causa di innesco;
3. prestare particolare attenzione al parcheggio degli autoveicoli, evitando aree con presenza di vegetazione secca o facilmente infiammabile;
4. utilizzare con la massima cautela fornelletti a gas, candele, torce e qualsiasi altra sorgente di fiamma libera;
5. non lasciare fuochi incustoditi e verificare sempre il completo spegnimento degli stessi, assicurandosi di disporre di adeguati mezzi di estinzione;
6. segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi principio di incendio o presenza di fuoco incontrollato;
7. evitare il deposito di materiali infiammabili o combustibili (quali carburanti, bombole di gas, legname e materiali analoghi) in aree potenzialmente esposte al passaggio del fuoco;
8. mantenere sgombre dalla vegetazione secca e dai materiali combustibili le pertinenze di abitazioni, baite, capanni e altri fabbricati;
9. rinviare, ove possibile, tutte le attività che comportino l'impiego del fuoco fino al ripristino di condizioni meteorologiche maggiormente favorevoli.
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Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2026, 14:49