Di seguito i provvedimenti nel dettaglio:

  • Misure per la limitazione del traffico veicolare
  • Ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile
  • Disposizioni inerenti la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali

 

Misure per la limitazione del traffico veicolare

Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nella Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30.

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:

  • delle autostrade;
  • delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004,
  • dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

    (VEDI ALLEGATO)

 
Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
  • veicoli di interesse storico o collezionistico;
  • veicoli classificati come macchine agricole;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, tra cui i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

 

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione particolari veicoli e si rimanda alla specifica pagina di Regione Lombardia Documento regione

controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda altresì che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:

  • lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  • lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

PROTOCOLLO REGIONALE ARIA

Il Comune di Nembro ha aderito al Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale, sottoscritto da Regione Lombardia, ANCI Lombardia, Città Metropolitana di Milano, capoluoghi di Provincia, Comuni aderenti e ARPA Lombardia.

Il Protocollo ha carattere di prima sperimentazione e scade il 15 aprile 2017.

 

LE MISURE

Le misure si articolano su 2 livelli:

1° LIVELLO (AL SUPERAMENTO DEI 7 GG DEL VALORE DI 50 MICROG/MC DI PM10)

  • estensione delle limitazioni all’utilizzo dei veicoli fino a Euro 2 diesel (come da limitazioni vigenti) alle giornate di sabato, domenica e ai giorni festivi;
  • divieto agli Euro 3 diesel (autovetture dalle 9.00 alle 17.00 e veicoli commerciali dalle 8.30 alle 9.30). Si mantengono le stesse deroghe previste dalle limitazioni strutturali invernali con l’aggiunta dei veicoli speciali;
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle;
  • Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite rappresentate dai piccoli cumuli di residui agricoli e forestali bruciati in loco;
  • Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
  • Raccomandazione di chiusura delle porte degli esercizi commerciali;
  • Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  • Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
  • Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
  • Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

 

2° LIVELLO (AL SUPERAMENTO DEI 7 GG DEL VALORE DI 70 MICROG/MC DII PM10)

  • estensione delle limitazioni per le autovetture private Euro 3 diesel nella fascia oraria 7.30-19.30 e per i veicoli commerciali nella fascia oraria 7.30 – 9,30 e 18.00 – 19.30;
  • Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle.

 

I CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE

Le misure si attivano in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (pari a 50 microgrammi/m3), calcolato quale media aritmetica dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive appartenenti al programma di valutazione posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni posizionate in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le misure si attivano pertanto su base provinciale (novità).

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI

I dati monitorati ed elaborati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul proprio sito istituzionale: http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria

L’applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, l’avvio delle procedure di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

 

ATTIVAZIONE MISURE

Le misure temporanee di 1° livello si attivano al verificarsi del superamento del limite giornaliero di 50 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure temporanee di 2° livello si attivano (sommandosi a quelle di 1° livello) al verificarsi del superamento della concentrazione giornaliera per il PM10 di 70 microgrammi/m 3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento del valore di 70 microgrammi/m3) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale (8° giorno). Le misure adottate di 1° e/o di 2° livello sono sospese dopo due giorni consecutivi sotto i rispettivi limiti di 50 microgrammi/m3 e/o di 70 microgrammi/m3 con acquisizione del dato al 3° giorno da parte del sistema di rilevamento ARPA Lombardia e con conseguente sblocco dal 4° giorno.

  

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI CON BIOMASSA LEGNOSA

È rivolta ai generatori di calore alimentati con biomassa legnosa aventi una potenza termica nominale inferiore a 35 kW. Anticipa l’utilizzo della classificazione contenuta nella proposta di certificazione ambientale dei generatori a biomassa legnosa individuata dall’Accordo di bacino padano. Individua 5 classi ambientali basate sui parametri: rendimento energetico ed emissioni di particolato pr imario (PP), carbonio organico totale (COT), ossidi di azoto (NOx) e monossido di carbonio (CO). Il cittadino, per verificare l’appartenenza ad una determinata classe di qualità del generatore, deve fare riferimento, in prima istanza, alla documentazione fornita dal costruttore (Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o Attestato di Certificazione). Se l’informazione è mancante, potrà rivolgersi al costruttore il quale metterà a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet. In ogni caso è possibile consultare la specifica sezione del sito istituzionale regionale che conterrà i Cataloghi trasmessi dai diversi produttori riportanti la classificazione dei generatori. Regione potrà fare controlli sulla veridicità della dichiarazione del costruttore.

Per dettagli vedi allegato

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