Unioni Civili e Convivenze

Riferimenti normativi

Legge n. 76 del 20 maggio 2016: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Informazioni generali

Con l'entrata in vigore a partire da domenica 5 giugno della Legge n. 76/2016 con cui il Governo Italiano ha inteso regolamentare Unioni civili e convivenze, anche il Comune di NEMBRO vuole fornire ogni informazione utile relativa alle Convivenze di fatto la cui competenza riguarda l'Ufficio Anagrafe.

Le legge n. 76 del 2016 riguarda coppie etero o omosessuali purché aventi medesima residenza e stato civile libero. Tale requisito è inderogabile per poter istituzionalizzare la Convivenza e poterla richiedere presso gli Uffici comunali. La sola coabitazione non comporta la Convivenza e non attribuisce i Diritti della Convivenza di fatto.

Le coppie già conviventi che vogliano istituzionalizzare la loro posizione, devono rendere dichiarazione congiunta:

  • presso l'Ufficio Anagrafe
  • mediante i moduli disponibili sul sito internet del Comune

compilando l'apposita "Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".

Nella modulistica, i conviventi dichiarano "di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale" e "di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone".

La Convivenza di fatto permette, ad entrambi i conviventi, di acquisire i Diritti riguardanti Ordinamento penitenziario, Malattia o ricovero, Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive post-mortem, Casa familiare, Locazione, edilizia popolare, Impresa familiare, Misure di protezione degli adulti vulnerabili e Danno parentale.

I conviventi possono altresì disciplinare i Rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un Contratto di convivenza da sottoscrivere presso un Ufficio notarile o di avvocato.

La modulistica potrà pervenire:

  • tramite lettera raccomandata: Comune di Nembro - via Roma n. 13 - 24027 - Nembro (Bg)
  • tramite fax: 035471 344
  • tramite posta elettronica: anagrafe@nembro.net
  • tramite PEC:comunenembro@legalmail.it
  • consegnata direttamente all'ufficio previo appuntamento

Effetti della Dichiarazione di Convivenza di Fatto

In base alla Legge 20.05.2016 n.76, sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Sottoscrizione di un Contratto di Convivenza: Disciplina dei Rapporti Patrimoniali

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale al seguente indirizzo: comunenembro@legalmail.it

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.
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