Informazioni relative al Servizio Elettorale

Elettorato attivo e passivo

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori".

Per essere elettore occorre:

  1. essere cittadino italiano;
  2. aver compiuto il 18° anno di età;
  3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Per alcune tipologie di elezioni (comunali e parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono partecipare all'elezione degli organi del Comune in cui sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale attivo.

Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.

Capacità elettorale

La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967, proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2".

A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana (Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per naturalizzazione. (D.P.R 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza")
  • Maggiore età. (E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14 della legge 8 marzo 1975, n. 39 - La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età).
  • Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) . Brevemente, NON SONO ELETTORI:
    • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
    • coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; 
    • i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
    • coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".

Sezioni elettorali

Ripartizione del territorio del Comune in sezioni

Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una determinata parte del Comune.

Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione.

Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia.

Seggi elettorali

Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio.

L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori (ridotti a tre per i referendum), da un segretario, scelto dal presidente.

Il presidente del seggio viene nominato dalla Corte d’Appello di Brescia, mentre gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale.

L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell'art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22, in attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..."

Liste elettorali

Le liste elettorali, di ciascun Comune, si distinguono in:

  • generali (che comprendono tutto il corpo elettorale)
  • sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune);
  • liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea)

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

  • compimento del 18mo anno di età
  • emigrazione o immigrazione da altro Comune
  • perdita o riacquisto della capacità elettorale, ecc.

Liste elettorali generali

Come disposto dall'art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali.

La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir.

Liste elettorali sezionali

La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune.

Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio.

Revisione delle liste elettorali

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i Comuni italiani le revisioni delle liste e si distinguono in:

  • semestrali
  • dinamiche ordinarie
  • dinamiche straordinarie

ognuna con degli adempimenti e dei tempi prestabiliti dalla normativa vigente. Con la revisione semestrale, vengono iscritti coloro che compiranno il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati cancellati dallo schedario:

  • dell'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità:
    • in occasione del censimento generale della popolazione;
    • a seguito di ripetuti accertamenti;
  • dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta:
    • al compimento del centesimo anno di età
    • a seguito di due rilevazioni degli italiani residenti all'estero.

Mentre con la revisione semestrale si procede all'iscrizione dei minori di età, la revisione dinamica ordinaria riguarda o coloro che sono già elettori o i maggiori di età che per qualsiasi motivo non sono iscritti sulle liste elettorali.

Le revisioni dinamiche ordinarie sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio.

Con la prima tornata da effettuarsi nella prima decade di gennaio e luglio la C.E.C. procede alle cancellazioni, con la seconda tornata da tenersi nella terza decade degli stessi mesi si procede alle iscrizioni e alle variazioni conseguenti a cambio di indirizzo che comporti anche cambio di sezione ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223:

  • cancellazioni per decesso
  • trasferimento di residenza in altro Comune
  • perdita della cittadinanza italiana
  • perdita della capacità elettorale
  • iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18mo anno di età.

Come detto in precedenza, le revisioni dinamiche ordinarie sono due, la normativa però prevede che in occasione di consultazioni elettorali debba attuarsi una revisione dinamica, detta straordinaria, con termini abbreviati suddivisa in quattro parti:

  • prima tornata (prevista circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali)
  • seconda tornata (prevista quarantacinque giorni prima della votazione ovvero il giorno della pubblicazione di detto manifesto)
  • iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (prevista trenta giorni prima della data fissata per la elezione)
  • cancellazioni per decesso (prevista quindici giorni prima della data della consultazione)

Gli adempimenti sono gli stessi delle revisioni dinamiche ordinarie, in aggiunta è solo previsto l'invio al Comune di nuova residenza di un telegramma che comunica l'avvenuta cancellazione per permettere a questi, considerati i tempi ristretti, di predisporre gli atti per l'iscrizione.

Successivamente all'ultima scadenza non è più possibile variare le liste elettorali ed il Sindaco, su decisione della C.E.Cir., ammette al voto chi successivamente a tale data matura il diritto elettorale e ritira la tessera elettorale a coloro per i quali successivamente a tale data riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (art. 32-ter T.U. n.223/1967).

Tessera elettorale

Cos'è e a cosa serve

La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza.

E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.

E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:

  • i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;
  • le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali);
  • la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;
  • le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

Da chi viene emessa

Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale, osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Validità

La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto), per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell’elezione e del bollo della sezione.

Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale.

Consegna agli elettori

La consegna è eseguita a cura del Comune ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona da questi autorizzata.

Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità. (E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati).

Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.

I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la tessera elettorale.

Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio Elettorale.

Utilizzo ed esercizio del voto

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro previsto per le operazioni dei seggi.

La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle votazioni.

Aggiornamento dei dati

In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo, variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre aggiornare la Tessera Elettorale.

Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.

Trasferimento di residenza

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente, quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.

Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto documento, al momento della consegna della nuova tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna al messo comunale incaricato della consegna.

Cambio di indirizzo

La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE.

Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio;

analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera rimangono invariati.

Deterioramento - Smarrimento - Furto

In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale deteriorato.

In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza.

Perdita del diritto di voto

Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto, viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.

Il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

Impossibilità di consegna della tessera

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

Duplicato di tessera elettorale

In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda presso l'Ufficio Elettorale. Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.

Costo del servizio

Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.

Autocertificazione

La tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre 2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.

Degenti in ospedali e case di cura

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.

Detenuti nelle case circondariali

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.

Cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia

La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino straniero che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio Elettorale del Comune di residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione, su apposito modello, della tessera elettorale corrispondente che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.

Normativa di riferimento

  • T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
  • L. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
  • T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
  • L. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";
  • T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";
  • D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
torna all'inizio del contenuto