Il Voto dei Cittadini Italiani residenti all'Estero
I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari abrogativi e confermativi.
In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche:
- Europa;
- America Meridionale;
- America Settentrionale e Centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.
Elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al numero dei residenti.
Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i 18 (per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età, e che siano iscritti nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) dei Comuni e degli schedari consolari.
Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge 459/2001 dispone l'obbligo, per gli elettori residenti all’estero di comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dalla competente autorità consolare, un modulo anagrafico con i propri dati aggiornati.
Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare, dovrà essere restituito anche qualora non si dovessero segnalare variazioni.
Come si vota
Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per corrispondenza.
Entro 18 giorni prima della data delle elezioni, l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati; un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge 459/2001.
L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni.
L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello delle schede votate in territorio nazionale.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
Come si svolgono le elezioni
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di lavoro e per i diritti degli elettori.
I cittadini italiani residenti nei Paesi con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare esclusivamente facendo rientro in Italia.
Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui sopra, non precluderà l'esercizio del voto per corrispondenza.
Opzione per il voto in Italia
I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza.
La Legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore possa optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto.
L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.
La ricezione delle comunicazioni in merito all'esercizio del voto, che l'Ufficio consolare invia al cittadino italiano residente all'estero, e la restituzione al medesimo del modulo per l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da parte del destinatario sarà verificato successivamente dall'Amministrazione italiana.
Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.