Dichiarazione/Cambio di Residenza

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la disciplina prevista dall’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge il 04 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che introduce il CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE.

A partire, pertanto, dal 9 maggio 2012 i cittadini, italiani o stranieri che siano, potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non più solo allo sportello comunale, ma anche:

  • per raccomandata
  • per via telematica

La trasmissione telematica comprende varie possibilità di trasmissione:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  • che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica ordinaria.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve essere compilata sugli appositi moduli, pubblicati sia sul sito Internet del Ministero dell’Interno sia di questo Comune, e contenere necessariamente tutti i dati obbligatori in essi previsti e specificati.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".

Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori successivi 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni destinate a soggetti privati.

Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (a partire dall’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, il procedimento verrà annullato e l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e denunciato all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, per le responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.

Le disposizioni sopra riportate sono contenute e dettagliate nella circolare n.9 del 27 aprile 2012 emanata dal Dipartimento dei servizi demografici del Ministero dell'Interno, a cui si rinvia per un approfondimento della materia.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al Comune di NEMBRO dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi:

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