Autocertificazione: dichiarazione sostitutiva di certificazione
Cos'è
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli enti concessionari o gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentano, il cittadino può produrre, in sostituzione di un certificato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
I certificati che possono essere sostituiti da tale dichiarazione, in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, sono:
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titoli di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- di non essere l'ente destinatario di provvedimenti
- giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Salvo eccezioni disposte dalla legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco dei certificati sostituibili, possono essere comprovati mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Non si possono autocertificare:
- i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti (salvo diverse disposizioni della normativa di settore)
- la documentazione inerente all'attività giudiziaria
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le dichiarazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, possono essere provati senza ricorrere ad autocertificazione mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido.