Di seguito i provvedimenti nel dettaglio:
- Misure per la limitazione del traffico veicolare
- Ulteriori provvedimenti antinquinamento in ambito civile
- Disposizioni inerenti la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali
Misure per la limitazione del traffico veicolare
Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).
Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nella Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30.
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:
- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004,
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
(VEDI ALLEGATO)
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico;
- veicoli classificati come macchine agricole;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, tra cui i veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione particolari veicoli e si rimanda alla specifica pagina di Regione Lombardia Documento regione
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
Si ricorda altresì che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale.
Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:
- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.