Iscrizione all'Albo Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello
Descrizione
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Requisiti
Per richiedere l'iscrizione è necessario:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Per l'iscrizione è necessario presentare domanda d’iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è allegato alla presente informativa ed è inoltre disponibile presso l'ufficio elettorale del Comune di Nembro (via Roma, n.13 - Piano Terra).
Il modulo deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Nembro, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Aggiornamento elenchi
- Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d’Assise di Appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
- entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
- entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
- entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria del Tribunale;
- dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione circondariale provvede alla revisione di sua competenza;
- entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione circondariale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
- entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria del Tribunale;
- ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale di Bergamo.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989;
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise";