Iscrizione all'Albo Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.

Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dal 1° aprile fino al 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

  • i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda d’iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è allegato alla presente informativa ed è inoltre disponibile presso l'ufficio elettorale del Comune di Nembro (via Roma, n.13 - Piano Terra).

Il modulo deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Nembro, allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...).

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Aggiornamento elenchi

  1. Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d’Assise di Appello. L'iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
  2. entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
  3. entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
  4. entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria del Tribunale;
  5. dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione circondariale provvede alla revisione di sua competenza;
  6. entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione circondariale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
  7. entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria del Tribunale;
  8. ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti al Tribunale di Bergamo.

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989;
  • L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni";
  • L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise";
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