Commissione Elettorale

Commissione Elettorale Comunale

La tenuta e L’aggiornamento delle liste elettorali è di competenza dell’ufficiale elettorale, in conformità dell’articolo 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L’ufficiale elettorale è in tutti i Comuni la Commissione elettorale comunale (d’ora in avanti denominata C.E.C.).

È tuttavia previsto nei Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti che la Commissione elettorale possa delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario delegato del Comune (articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 come modificato dall’articolo 10 della legge 21 dicembre 2005 n. 270).

Elezione e composizione

Il Consiglio comunale deve eleggere tra i propri componenti la C.E.C. nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver proceduto alla convalida degli eletti (articolo 12 del d.P.R. comma 1 e articolo 41comma 3 del d. lg. 267 del 2000). La commissione è composta dal Sindaco e da:

  • tre componenti effettivi e tre supplenti nei Comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri
  • otto componenti effettivi e otto supplenti nei Comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri. (legge 27 gennaio 2006 n. 22 di conversione del d.l. 3 gennaio 2006 n.1)

Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l’elezione della Commissione, essendo membro di diritto.

Il sistema di votazione è stabilito dall’articolo 13 del d.P.R. 223: con lo stesso procedimento si eleggono prima gli effettivi e poi i supplenti. Ogni consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori:

  • a tre, nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero pari o inferiore a 50 membri
  • a quattro, nei Comuni il cui Consiglio è composto da più di 50 membri
  • A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età

Per consentire, comunque, la presenza della minoranza è disposto che, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le funzione di redigere il verbale della seduta della Commissione è demandata al Segretario comunale.

Funzionamento

La C.E.C. è presieduta dal Sindaco o, nel caso in cui il Sindaco sia assente, impedito o non in carica, dall’assessore delegato o dall’assessore anziano.
La convocazione deve essere disposta dal Sindaco o suo delegato con avvisi scritti, da notificarsi da parte del messo comunale; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il consigliere impedito possa comunicare l’assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.
Per la validità delle riunioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento della maggioranza dei componenti, ossia:

  • tre membri, se è costituita da 4 componenti
  • cinque membri, se è costituita da 9 componenti

In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a:

  • tre, se è costituita da 4 componenti
  • quattro, se è costituita da 9 componenti

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione Elettorale Circondariale

È istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario e svolge le funzioni previste agli articoli 29, 30, 32 comma 3 e 8, 33 comma 2, 38 comma 3 e 4 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nonché i compiti contemplati all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica.

torna all'inizio del contenuto