Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

Informazioni Generali

  • Thu Mar 12 08:14:00 CET 2020 - Sat Apr 11 09:14:00 CEST 2020

In relazione ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare a seguito del recente DPCM 11/03/2020, si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto previsto, in particolare all’art. 1 commi 7-8-9-10 che qui si riportano per completezza:

7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.


Nel richiamare la responsabilità di tutti nell’affrontare questa sfida impegnativa, ricordo che l’inottemperanza alle disposizioni del DCPM si configura come comportamento perseguibile a norma di legge in via generale dall’articolo 650 del Codice Penale, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.

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