Approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l’Istituzione e la disciplina del registro delle D.A.T.

Informazioni Generali

  • Mon Jul 16 17:00:00 CEST 2018 - Sat Dec 31 09:00:00 CET 2050

Contatti

Sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.

 

Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.


Le Dat possono essere rese:

  • tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio;
  • tramite scrittura privata da consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza che provvede all'iscrizione nell'apposito registro;
  • tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (come nella Regione Lombardia).

 

Deposito delle DAT e iscrizione nel registro comunale

Per procedere al deposito delle DAT e all'iscrizione al registro è necessario fissare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile al n. tel. 035/47.13.22 o 035/47.13.23

 

Costo

Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

Informazioni utili per il giorno dell'appuntamento


L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme al fiduciario, se nominato, (entrambi muniti di un documento d'identità valido) con il modulo di iscrizione al registro, che dovrà essere sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità.
Il documento contenente le DAT, consegnato in duplice copia in due buste, deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.

Il Fiduciario

Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.

Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.

Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT

E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

 

Informazioni utili sulla stesura delle DAT

L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi al proprio medico di fiducia.

 

 

Riferimenti normativi:

Legge 22 dicembre 2017 , n. 219

Portale Ministero della Salute per ulteriori approfondimenti

http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp

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