Legge n. 76 del 20 maggio 2016: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Con l'entrata in vigore a partire da domenica 5 giugno della Legge n. 76/2016 con cui il Governo Italiano ha inteso regolamentare Unioni civili e convivenze, anche il Comune di NEMBRO vuole fornire ogni informazione utile relativa alle Convivenze di fatto la cui competenza riguarda l'Ufficio Anagrafe.
Le legge n. 76 del 2016 riguarda coppie etero o omosessuali purché aventi medesima residenza e stato civile libero. Tale requisito è inderogabile per poter istituzionalizzare la Convivenza e poterla richiedere presso gli Uffici comunali. La sola coabitazione non comporta la Convivenza e non attribuisce i Diritti della Convivenza di fatto.
Le coppie già conviventi che vogliano istituzionalizzare la loro posizione, devono rendere dichiarazione congiunta:
compilando l'apposita "Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale".
Nella modulistica, i conviventi dichiarano "di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale" e "di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone".
La Convivenza di fatto permette, ad entrambi i conviventi, di acquisire i Diritti riguardanti Ordinamento penitenziario, Malattia o ricovero, Direttive anticipate di trattamento terapeutico e direttive post-mortem, Casa familiare, Locazione, edilizia popolare, Impresa familiare, Misure di protezione degli adulti vulnerabili e Danno parentale.
I conviventi possono altresì disciplinare i Rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un Contratto di convivenza da sottoscrivere presso un Ufficio notarile o di avvocato.
La modulistica potrà pervenire:
In base alla Legge 20.05.2016 n.76, sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale al seguente indirizzo: comunenembro@legalmail.it
Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Il contratto è nullo nei seguenti casi:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
Il contratto di convivenza si risolve in caso di: