REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

È costituito presso la sede municipale il GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE al qual possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

L’amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione dei cittadini all’iniziativa.

Art. 2

L’ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, alla verifica dei requisiti e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo ed, eventualmente, la responsabilità ricoperta e la “qualifica/specializzazione” all’interno del Gruppo.

Il Comune ha l’obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile contro infortuni e malattie, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell’Art. 15 della legge n. 225/92, è l’autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

  • Il Sindaco, con l’eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:
  • Assicura la partecipazione del Gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).
  • Garantisce turni di reperibilità propri dell’ente e dei partecipanti al Gruppo comunale; indica altresì capacità e tempi di mobilitazione.
  • Cura al proprio interno l’informazione, la formazione e l’addestramento del Gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predispone apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni.
  • Gestisce il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini di protezione civile, nonché mantiene aggiornato il Piano Intercomunale di Protezione Civile adottato.
  • Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

Il Coordinatore del Gruppo Comunale può istituire un organo esecutivo con funzioni di collaborazione, composto dal medesimo, in veste di Presidente, e da n. 4 membri eletti a maggioranza dagli appartenenti al Gruppo di Volontari. Non possono essere eletti componenti esterni al Gruppo.

Art. 6

I volontari dovranno frequentare il corso base di formazione in materia di Protezione Civile organizzato dalla Provincia di Bergamo o da altro Ente autorizzato.

I volontari potranno essere altresì formati ed addestrati dalla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc., o altri tecnici qualificati appartenenti ad Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

Il Gruppo sarà attrezzato a cura dell’Amministrazione Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Le attrezzature tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso.

Art. 7

Il Gruppo Comunale di protezione civile, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente Art. 4. Il valore morale civile e sociale dell’iniziativa deve essere rigorosamente salvaguardato dal Sindaco e dal Gruppo stesso, pertanto, gli addetti sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).

Art. 9

Il gruppo comunale di protezione civile costituitesi potrà valutare l’opportunità di iscrizione alle sezioni/albi/registri provinciali e/o regionali nonché al registro nazionale del volontariato di protezione civile.

Qualora il gruppo comunale di protezione civile optasse per l’iscrizione al registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia), ai volontari saranno garantiti, nell’ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

  • Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato.
  • Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.
  • La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’Art. 4 della legge 11/08/91 n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
  • Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
    - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all’Art. 10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
    - eventuali danni o perdile subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
    - altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
  • Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 10

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento.

Art. 11

L’accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo Comunale di protezione civile condizionano l’appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito il parere non vincolante del Coordinatore del Gruppo Comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l’eventuale esclusione del volontario dal Gruppo Comunale di protezione civile.

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